LEGGE BIAGI E DIRITTO DEL LAVORO
nota: la presente scheda non è esaustiva di quanto previsto
dalla legge ma vuole solo fornire una traccia degli argomenti che
possono più essere utili per i funzionari, i referenti, le
RSU e le RSA. Si rammenta inoltre che occorre sempre verificare
l’applicazione nei vari CCNL
nota: la normativa non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni
e per il loro personale.
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL
LAVORO
I servizi per l’impiego sono:
- somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale)
- intermediazione; può essere svolta da:
o agenzie per il lavoro
o enti locali, università, istituti di scuola secondaria
o associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative firmatarie di CCNL, limitatamente ai
propri associati
o associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza
nazionale
o gli enti bilaterali
o un apposito organo costituito nell’ambito del Consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro
- ricerca e selezione del personale
- supporto alla ricollocazione professionale
Obblighi di comportamento delle agenzie per il lavoro
e interventi per i lavoratori svantaggiati:
- Le agenzie per il lavoro e gli altri operatori devono assicurare
ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati, e garantire
l’ambito di diffusione dei dati
- E’ vietato alle agenzie per il lavoro e agli altri operatori
di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati
ovvero di preselezione relativamente alle opinioni dei lavoratori
- I dati riservati che non possono essere oggetto di intervista
e trattamento riguardano:
o convinzioni personali del lavoratore
o affiliazione sindacale o politica
o credo religioso
o sesso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia
o di gravidanza
o età, stato di salute e eventuale handicap
o razza, origine etnica, colore, ascendenza, origine nazionale,
gruppo linguistico
o eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro
o tutto ciò che non sia strettamente attinente alle sue attitudini
professionali e all’inserimento lavorativo
o esistono deroghe
- E’ fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di
esigere o percepire direttamente o indirettamente compensi dal lavoratore
o esiste deroga per alcune categorie
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, APPALTO DI SERVIZI
E DISTACCO
Somministrazione di lavoro
Criteri:
- soppressione del divieto di intermediazione e interposizione e
legittimità della somministrazione di manodopera che potrà
essere esercitata solo da soggetti autorizzati
- può essere anche a tempo indeterminato
- fornitore e utilizzatore rispondono in solido dei diritti dei
lavoratori
Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (staff leasing):
- è ammessa esclusivamente a fronte delle seguenti ragioni
di carattere tecnico, produttivo, organizzativo:
o facchinaggio e pulizia
o vigilanza e custodia
o consulenza e assistenza nel settore informatico
o assistenza e cura alla persona
o ristorazione e portineria
o trasporto persone, macchinari e merci
o gestione biblioteche, archivi, magazzini, servizi di economato
o attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione,
programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento,
gestione del personale, ricerca e selezione del personale
o attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione
della funzione commerciale
o per costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti
o per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari
o per tutte le attività connesse alla fase di avvio di una
nuova attività nelle aree disagiate
o per particolari attività produttive, con specifico riferimento
all’edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedono
più fasi successive di lavorazione, l’impiego di manodopera
diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata dall’impresa
o in tutti gli altri casi previsti dai CCNL o territoriali
Somministrazione di lavoro a tempo determinato:
- tale tipologia è ammessa a fronte di ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili
all’ordinaria attività dell’utilizzatore, secondo
contingenti di personale stabiliti dai CCNL
Divieti di somministrazione:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero
- salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti,
a licenziamenti collettivi, che abbiano riguardato lavoratori adibiti
alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione
ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una
sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con
diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di somministrazione
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione
dei rischi
Forma e contenuto:
- forma scritta, deve indicare i seguenti elementi, recependo la
disciplina prevista dal CCNL:
a) estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore
b) numero dei lavoratori
c) le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo
d) l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità
e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate
e) la data di inizio e la durata del contratto di somministrazione
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro
inquadramento
g) il luogo, l’orario e il trattamento economico e normativo
delle prestazioni lavorative
h) assunzione da parte del somministratore dell’obbligo di
pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché
del versamento dei contributi previdenziali
i) assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di rimborsare
al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questi
effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro
j) assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di comunicare
al somministratore i trattamenti retributivi applicati ai lavoratori
comparabili
k) assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento
del somministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al
lavoratore del trattamento economico nonché del versamento
dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa
verso il somministratore
- in mancanza di forma scritta con indicazione degli elementi a),
b), c), d), e) il contratto di somministrazione è nullo e
i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze
dell’utilizzatore
Rapporto di lavoro:
- Somministrazione a tempo indeterminato:
o il lavoratore resta a disposizione del somministratore per i periodi
in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un utilizzatore,
salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione
del contratto di lavoro
o il somministratore deve corrispondere al lavoratore un’indennità
mensile di disponibilità per i periodi nei quali rimane in
attesa di assegnazione
o la misura dell’indennità è determinata dal
contratto di lavoro in base alle previsioni del CCNL nei limiti
stabiliti ed aggiornati dal Ministero
- Somministrazione a tempo determinato
o il termine può essere prorogato con il consenso del lavoratore
e con atto scritto nei casi previsti dal CCNL
o il lavoratore non è computato nell’organico dell’utilizzatore
fatta eccezione che in materia di igiene e sicurezza
o i lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo
complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello
dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte
o eventuali premi di risultato sono stabiliti dai CCNL applicati
dall’utilizzatore
o il lavoratore adibito dall’utilizzatore a mansioni superiori
ha diritto alle differenze retributive
o i lavoratori possono partecipare alle assemblee sindacali del
personale delle imprese utilizzatrici
Poteri e obblighi:
- potere direttivo e di controllo: spetta all’utilizzatore
- potere disciplinare: è riservato al somministratore, l’utilizzatore
comunica le infrazioni commesse
- Retribuzione e contribuzione: è corrisposta dal somministratore
se non previsto diversamente. L’utilizzatore è obbligato
in solido.
- Assicurazione contro infortuni e malattie professionali: a carico
del somministratore
- Adempimenti in materia di sicurezza: informazione e formazione
spettano al somministratore. Il contratto può prevedere diversamente.
L’utilizzatore provvede alla sorveglianza medica e osserva
tutti gli obblighi di protezione previsti.
- Mansioni superiori: l’utilizzatore deve darne immediata
comunicazione al somministratore. Se non provvede risponde in via
esclusiva delle differenze retributive e per l’eventuale risarcimento
danno per l’assegnazione a mansioni inferiori.
- Responsabilità civile: l’utilizzatore risponde nei
confronti di terzi dei danni.
- Comunicazioni alle RSU/RSA: l’utilizzatore comunica numero
e motivi dei contratti, durata, numero e qualifica dei lavoratori
interessati.
Sanzioni:
il controllo giudiziale è limitato all’accertamento
dell’esistenza delle ragioni che giustificano la somministrazione
e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito
valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano
all’utilizzatore
Appalto e distacco
Appalto di servizi
- Il contratto di appalto resta disciplinato dall’art. 1655
c.c.: le forme lecite di appalto di servizi (mediante altri lavoratori)
si verificano nel caso di fornitura di determinati servizi da parte
di un soggetto (appaltatore) con caratteristiche imprenditoriali
(organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio del servizio)
- Elementi di distinzione dalla somministrazione:
o esercizio pieno da parte dell’appaltatore del potere organizzativo
e direttivo
o possesso da parte dell’appaltatore o del personale della
professionalità specifica corrispondente alle esigenze tecniche
del servizio
- il committente è obbligato in solido con l’appaltatore
per i trattamenti retributivi e contributivi
Distacco
- Si realizza quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio
interesse (che non può essere il corrispettivo per la fornitura
di lavoro), pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione
di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività
lavorativa
- il datore rimane responsabile del trattamento economico e normativo
- il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire
con il consenso del lavoratore
- il distacco che comporti il trasferimento a un’unità
produttiva sita a più di 50 km da quella cui il lavoratore
è adibito, può avvenire solo per comprovate ragioni
tecniche, organizzative, produttive o sostitutive
- il ricorso al distacco è ritenuto lecito quale alternativa
a una procedura di cassa integrazione
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO
O FLESSIBILE
Nuove tipologie contrattuali (job on call e job sharing)
Lavoro discontinuo o intermittente (job on call)
Il lavoratore presta la propria attività in periodi non definiti
percependo un’indennità retributiva anche per i periodi
di inattività se assume l’impegno di restare a disposizione.
- Applicabile nei casi previsti dai CCNL (o in mancanza dal Regio
Decreto 2657/1923) a soggetti disoccupati con meno di 25 anni o
più di 45 espulsi dal ciclo produttivo e iscritti alle liste
di mobilità e di collocamento o pensionati
- può essere a tempo indeterminato o determinato
- termine minimo di preavviso per la chiamata (non inferiore ad
un giorno lavorativo)
- trattamento economico e normativo complessivamente equivalente
a quello di un lavoratore di pari livello, a parità di mansioni
svolte
- non è computato nell’organico dell’impresa
se non in relazione alla sicurezza
- utilizzabile anche nei week-end o in periodi predeterminati (ferie
estive, vacanze pasquali o natalizie)
- l’obbligo di rispondere è generato dalla sua previsione
nel contratto a fonte della quale deve essere corrisposta un’indennità
di disponibilità
o divisa in quote orarie
o non inferiore a quanto previsto dai CCNL o dal decreto ministeriale
(che l’hanno fissata in una misura non inferiore al 20% della
retribuzione prevista dal CCNL applicato)
o l’indennità è esclusa dal computo di ogni
istituto di legge o di contratto collettivo
o il rifiuto ingiustificato può comportare la risoluzione
del contratto, la restituzione della quota d’indennità
di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto,
un congruo risarcimento del danno
o in caso di temporanea indisponibilità (malattia o latro
evento) il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente
il datore di lavoro. In tale periodo non ha diritto all’indennità.
Se non informa il datore perde l’indennità per 15 giorni.
- il datore di lavoro deve informare le RSU/RSA sull’andamento
del ricorso al contratto di lavoro intermittente
- forma scritta secondo quanto previsto dal CCNL con i seguenti
elementi
o durata e ragioni
o luogo e modalità della disponibilità, preavviso
di chiamata
o trattamento economico e normativo e indennità della disponibilità
o modalità di rilevazione della prestazione
o eventuali misure di sicurezza specifiche
E’ vietato:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero
- salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti,
a licenziamenti collettivi, che abbiano riguardato lavoratori adibiti
alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione
ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una
sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con
diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di somministrazione
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione
dei rischi
Lavoro ripartito (job sharing)
Due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica
e identica obbligazione lavorativa
- forma scritta ai fini della prova e seguenti elementi:
o misura percentuale e collocazione temporale del lavoro giornaliero
settimanale, mensile o annuale che si prevede sia svolto da ciascuno
dei lavoratori coobbligati
o luogo di lavoro, trattamento economico e normativo
o eventuali misure di sicurezza
- ogni lavoratore è personalmente e direttamente responsabile
dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa
- i lavoratori hanno facoltà di determinare sostituzioni
e modifica della collocazione dell’orario
- i lavoratori informano preventivamente almeno settimanalmente
in merito alla ripartizione
- trattamento economico e normativo complessivamente equivalente
a quello di un lavoratore di pari livello, a parità di mansioni
svolte
- contribuzione: assimilati ai lavoratori a tempo parziale
- se uno dei coobbligati non può fornire la prestazione l’altro
se ne deve fare carico
- l’impedimento di entrambi comporta la risoluzione del contratto
se definitivo o se, pur essendo temporaneo, il datore di lavoro
non ha più interesse alla prestazione stessa
- sostituzioni da parte di terzi sono ammesse solo con il consenso
del datore di lavoro
- dimissioni o licenziamento di uno dei lavoratori comporta l’estinzione
dell’intero vincolo contrattuale, eccetto che il datore di
lavoro richieda che l’altro adempia all’intera prestazione.
Lavoro a tempo parziale
Modifiche alle fonti negoziali
Forme e modalità di tempo parziale possono essere previste
da:
- CCNL o territoriali
- contratti collettivi aziendali stipulati da RSU/RSA
Modifiche al campo di applicazione
Possibili assunzioni in aggiunta:
- a termine per sostituzione congedi parentali
- a termine di lavoratori dalle liste di mobilità
Modifiche in materia di lavoro supplementare
- ammesso solo con t.p. orizzontale, anche a tempo determinato
- contrattazione collettiva stabilisce numero massimo delle ore,
causali e conseguenze per il superamento
- è abrogato il diritto al consolidamento nell’orario
di lavoro
Modifiche in materia di lavoro straordinario
- Ammesso anche nel rapporto a t.p. misto (prima solo verticale)
Modifiche in materia di clausole di elasticità
- la facoltà di concordarle è riconosciuta direttamente
alle parti del rapporto di lavoro
- possibili in tutte le tipologie di t.p. anche a tempo determinato
- nel t.p. verticale e misto possono consentire anche un aumento
della durata della prestazione lavorativa
- preavviso non inferiore a due giorni; il lavoratore deve ricevere
una compensazione nelle forme previste dai CCL
- soppresso il diritto di ripensamento
Modifiche in materia di trasformazione del rapporto
- l’accordo di trasformazione da tempo pieno a t.p. deve essere
convalidato dalla DPL
- atto scritto su richiesta del lavoratore con assistenza sindacale
Modifiche in materia di precedenza
- opera solo se previsto dal contratto individuale
- vale solo in ambito comunale
Modifiche in materia di computo
- Anche ai fini dei diritti sindacali, i lavoratori a t.p. si computano
con il criterio della proporzionalità in base alle ore di
lavoro effettuate
Modifiche delle sanzioni
- valgono le previsioni dei CCL
- la violazione in materia di prestazioni elastiche comporta anche
un emolumento a titolo di risarcimento del danno
APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO
Apprendistato
- Sono introdotte 3 tipologie contrattuali:
o per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione,
per conseguire una qualifica professionale
? regolamentata da leggi regionali (in attesa dai CCNL)
? età apprendisti: giovani e adolescenti che abbiano compiuto
15 anni
? durata: non superiore a tre anni, in funzione della qualifica
da conseguire, del titolo di studio, dei crediti acquisiti
? forma: scritta con indicazione della prestazione lavorativa, piano
formativo individuale, qualifica da acquisire
? retribuzione: vietato il cottimo
? formazione: fissata dai CCL nel rispetto di quanto stabilito dalle
Regioni
? risoluzione del contratto: il datore di lavoro può recedere
alla scadenza
o professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione
attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale
? regolamentata da leggi regionali
? età apprendisti: tra 18 e 29 anni
? numero: non superiore al 100% delle maestranze specializzate e
qualificate in servizio; non più di 3 se non vi sono maestranze
specializzate o ve ne sono meno di 3. Per le imprese artigiane i
limiti numerici sono invariati
? durata: non inferiore a 2 anni e non superiore a 6 in funzione
a qualificazione secondo quanto previsto da CCL
? forma: scritta, oggetto della prestazione, piano formativo individuale,
eventuale qualifica
? retribuzione: divieto di cottimo
? formazione: almeno 120 ore/anno, disciplinata da CCL nel rispetto
da quanto previsto dalle Regioni
? risoluzione del contratto: il datore di lavoro può recedere
alla scadenza
o per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione, per il conseguimento di un titolo di studio di livello
secondario, universitario o specializzazione tecnica superiore
? regolamentata da leggi regionali
? età apprendista: fra 18 e 29 anni
- la qualifica professionale conseguita costituisce credito formativo
- l’apprendista può essere inquadrato in una categoria
inferiore per non più di due livelli di quella spettante
Contratto di inserimento
Lavoratori interessati:
- soggetti tra 18 e 29 anni
- disoccupati di lunga durata fino a 32 anni
- lavoratori con più di 45 anni privi di un posto o in procinto
di perderlo
- lavoratori che non lavorino da due anni
- donne residenti in particolari aree
- persone affette da handicap
Datori interessati:
- enti pubblici economici, imprese e loro consorzi
- gruppi di imprese
- associazione professionali, socio-culturali, sportive
- fondazioni
- enti di ricerca pubblici e privati
Requisiti:
- avere mantenuto in servizio il 60% dei lavoratori il cui contratto
di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti (se più
di uno). Non si computano i lavoratori:
o dimessisi
o licenziati per giusta causa
o che hanno rifiutato di rimanere
o il cui contratto è stato risolto nel periodo di prova
- 4 contratti
- è necessario un Progetto individuale d’inserimento.
I contenuti sono stabiliti dai CCL o decreto ministeriale
Inquadramento:
- in una categoria inferiore, per non più di 2 livelli, di
quella spettante per qualifiche corrispondenti
Forma:
- scritta con indicazione del Progetto individuale
Disciplina:
- rapporto a tempo determinato
Durata:
- non inferiore a 9 mesi, non superiore a 18 (36 per donne residenti
in particolari aree)
- sospeso per servizio militare, civile o maternità
- non rinnovabile, prorogabile al massimo di 18 mesi
Sanzioni:
- mancanza forma scritta: contratto nullo, assunzione a tempo indeterminato
- violazione norme inerenti il progetto: sanzione amministrativa
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI
Lavoro a Progetto:
Fattispecie:
- concerne i rapporti di Co.Co.Co. prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione
- devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici
o programmi di lavoro o fasi di esso determinabili dal committente
e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato
nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente
e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività
lavorativa
Norma giuridica:
- rapporto di lavoro autonomo
- il coordinamento tra collaboratore e committente non può
essere tale da pregiudicarne l’autonomia
Esclusioni:
- agenti e rappresentanti di commercio
- prestazioni occasionali non superiori a 30 giorni con compenso
complessivo inferiore a € 5.000
- esercizio di professioni intellettuali per cui è necessaria
l’iscrizione ad appositi albi
Forma e contenuto:
- forma scritta indicante:
o durata, determinata o determinabile
o progetto o programma di lavoro o fasi di esso
o corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità
del pagamento, rimborsi spese
o forme di coordinamento
o eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza
Rapporto di lavoro:
- Corrispettivo: proporzionato a quantità e qualità
del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente
corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo
- Esclusiva: il collaboratore può svolgere la sua attività
per più committenti a meno di accordo tra le parti
- Invenzioni: diritto del collaboratore
- Tutele previdenziali: gestione separata INPS, assegni familiari,
malattia se degenza ospedaliera, maternità, INAIL
- Riservatezza: no concorrenza con i committenti, no diffusione
notizie relative all’attività del committente ne arrecarvi
pregiudizio
- Sospensione del rapporto (senza compenso): gravidanza, malattia
e infortunio
- Proroga: gravidanza per 180 giorni almeno, non per malattia e
infortunio (a meno di accordo individuale)
- Periodo di comporto: contratto risolto se la sospensione si protrae
per un periodo superiore a 1/6 della durata stabilita se determinata,
30 giorni se determinabile
- Sicurezza: normativa vigente se la prestazione si svolge nei luoghi
di lavoro del committente
- Contenzioso: art.410 ss c.p.c. 3
- Estinzione: realizzazione del progetto o programma o fase; recesso
ammesso per giusta causa o per cause stabilite dal contratto
Rinunzie e transazioni:
- possibili in sede di certificazione del rapporto di lavoro
Sanzioni:
- mancanza di un progetto: il rapporto è considerato subordinato
a tempo indeterminato dalla costituzione
- accertamento giudiziale della natura subordinata: al giudice decidere
se a tempo determinato o indeterminato
Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari
soggetti
Fattispecie:
- si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale
rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non
ancora rientrati nel mercato del lavoro, o in procinto di uscirne
Limiti reddituali e di durata:
- durata complessiva non superiore a 30 giorni nell’anno solare
- compensi non superiori complessivamente a € 5.000 nell’anno
solare
Tipologie:
- nell’impresa familiare limitatamente al commercio, al turismo
e ai servizi
- piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa assistenza
domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap
- insegnamento privato supplementare
- piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione di edifici
e monumenti
- realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o
caritatevoli
- collaborazione con società di volontariato per lo svolgimento
di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi
naturali improvvisi, o di solidarietà
Soggetti:
- prestatore di lavoro accessorio
- beneficiario: è escluso chi svolge un’attività
a fine di lucro
- rivendite: esercizi commerciali e altri uffici in cui si possono
acquistare i buoni che danno diritto a usufruire di lavoro accessorio
- concessionario: enti o società autorizzati alla riscossione
dei buoni e al pagamento del compenso al prestatore di lavoro accessorio
Prestatori di lavoro accessorio:
- disoccupati da oltre un anno
- casalinghe, studenti, pensionati
- disabili e soggetti in comunità di recupero
- lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia,
nei 6 mesi successivi alla perdita del lavoro
Natura giuridica:
- lavoro autonomo
Procedura:
- i soggetti interessati devono iscriversi in apposite liste presso
Centri per l’impiego e agenzie private di mediazione
- rilascio tessera magnetica
- il beneficiario acquista presso le rivendite uno o più
buoni e successivamente provvede a rimetterli al concessionario
- il concessionario eroga il compenso al lavoratore (€ 5,8/ora),
registra il nominativo del lavoratore, provvede a versare la contribuzione
Aspetti economici:
- costo per il beneficiario di € 7,5/ora
- compenso per il lavoratore € 5,8/ora esente da imposizioni
fiscali
- rimborso spese al concessionario € 0,2/ora
- contribuzione € 1/ora (INPS) e € 0,5/ora (INAIL)
Esclusioni:
- lavoro agricolo svolto da parenti e affini sino al terzo grado
a determinate condizioni
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
Certificazioni dei contratti di lavoro
Oggetto lavoro:
- intermittente
- ripartito
- a tempo parziale
- a progetto
- associazione in partecipazione
La procedura avviene su base volontaria
Organi abilitati:
- enti bilaterali, D.P.L., università
Procedure:
- istanza scritta comune delle parti
- comunicazione alla DPL che la inoltra alle autorità competenti
- va concluso entro 30 giorni dall’istanza
- contratti conservati per 5 anni dalla scadenza presso il certificatore
Altre ipotesi di certificazione
- rinunzie e transazioni
- deposito regolamento interno cooperative
- stipulazione del contratto di somministrazione
Cosa è stato attuato
al febbraio 2006: |
| somministrazione a tempo indeterminato (staff
leasing): |
pienamente operativa |
| part-time: |
pienamente operativa |
| lavoro a chiamata (job on call): |
parzialmente operativa |
| lavoro ripartito (job sharing): |
pienamente operativa |
| lavoro accessorio: |
manca decreto |
| lavoro a progetto: |
pienamente operativa |
contratto di inserimento: |
pienamente operativo nel privato
regolamentato provvisoriamente da accordo interconfederale 11/02/’04 |
| nuovo apprendistato: |
Le Regioni che si sono attivate sono:
- Liguria
- Veneto
- Emilia Romagna
- Piemonte |
contratto di formazione e lavoro
contratto collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) |
oramai stipulabili solo nel settore pubblico |
| servizi ispettivi: |
in vigore, pienamente operativa |
| riforma della disciplina del socio - lavoratore |
operativa |
|
- Atti
congressuali
- Comunicati Stampa
- La nostra posizione su...
- Le proposte del SIN.PA.
- Il Libro Bianco
- Devoluzione e contrattazione regionale
- La regionalizzazione della previdenza
- Effetti della regionalizzazione della sanità
- La previdenza
complementare
- La
competitività delle nostre imprese
e fenomeni di concorrenza sleale
- La legge Biagi e il diritto del lavoro |